Il bollo auto è in scadenza il prossimo 30 settembre. Dopo aver effettuato il calcolo dell'importo è possibile pagare il bollo sul sito ACI al'indirizzo
https://servizi.aci.it/Bollonet/ (solo per alcune regioni). Molte regioni italiane, come il Veneto ad esempio, non sono elencate nel sito Aci, ma è comunqune possibile effettuare il pagamento online con carta di credito direttamente su apposita pagina del sito web della regione stessa.
L'opportunità viene poi data anche da alcuni istituti di credito e ai possidenti di alcune carte, come carta Aura.
Per chi non avesse provveduto a pagare la tassa di circolazione in tempo sono previste le sanzioni che sono riportate nella tabella del precedente post
http://nientepiusegreti.blogspot.com/2010/09/scade-il-bollo-auto-ecco-come.html .
Il prossimo 30 settembre sarà l'ultimo giorno per poter pagare regolarmente il bollo auto, per chi lo ha in scadenza al 31 agosto. Riportiamo qui un semplice metodo per scoprire a quanto ammonta la tassa di circolazione e poi come calcolare le sanzioni in caso di ritardo o mancato pagamento.
Attenzione che
per incorrere in sanzioni è sufficiente pagare il bollo auto con un giorno di ritardo!
- Per i residenti nei comuni dell'
Abruzzo colpiti dal terremoto del 6 Aprile 2009:
clicca qui
- Per i residenti nelle altre regioni, potete calcolare l'ammontare del bollo mediante la targa dell'auto, cliccando qui:
Sanzioni in caso di mancato o ritardato pagamento
Ravvedimento operoso:Se ci si accorge che si è in ritardo di qualche giorno o qualche settimana con il pagamento, esiste la possibilità di versare immediatamente, insieme al bollo, la mora con sanzioni ed interessi (vedi sotto).
Attenzione: chi non si avvale del ravvedimento operoso subisce la sanzione al 30% e i relativi interessi. Il ravvedimento operoso è utilizzabile infatti al massimo entro il 12. mese successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento del tributo.
Ritardo pagamento: Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.
| SE IL PAGAMENTO E' EFFETTUATO | SANZIONE | INTERESSI |
| entro il 30° giorno dalla scadenza del pagamento (es. scadenza bollo 31 agosto -scadenza pagamento 30 settembre -pagamento ritardato entro il 30 ottobre) |
2,5% della tassa | 0,0027% giornaliero della tassa (dal 01.01.2010)
0,0082% giornaliero della tassa (dal 01.01.2008 al 31.12.2009) |
| entro 1 anno dalla scadenza del pagamento (es. scadenza bollo 31 agosto-scadenza pagamento 30 settembre- pagamento ritardato entro il 30 settembre dell'anno successivo) |
3% della tassa | 0,0027% giornaliero della tassa (dal 01.01.2010)
0,0082% giornaliero della tassa (dal 01.01.2008 al 31.12.2009) |
| oltre l'anno dalla scadenza del pagamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento | 10% della tassa | 1,375% della tassa per ogni semestre maturato dopo la scadenza |
Riferimenti normativi:
- Art. 13 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- Art. 13 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- art. 1 Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 18;
- Decreto Ministero Economia e Finanze 12 dicembre 2007;
- Art. 16 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con L. 28 gennaio 2009, n. 2;
- Decreto Ministero Economia e Finanze 4 dicembre 2009.