Scade il Bollo Auto, ecco come calcolarlo e le sanzioni in caso di ritardo


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Il prossimo 30 settembre sarà l'ultimo giorno per poter pagare regolarmente il bollo auto, per chi lo ha in scadenza al 31 agosto. Riportiamo qui un semplice metodo per scoprire a quanto ammonta la tassa di circolazione e poi come calcolare le sanzioni in caso di ritardo o mancato pagamento.
Attenzione che per incorrere in sanzioni è sufficiente pagare il bollo auto con un giorno di ritardo!

- Per i residenti nei comuni dell'Abruzzo colpiti dal terremoto del 6 Aprile 2009: clicca qui

- Per i residenti nelle altre regioni, potete calcolare l'ammontare del bollo mediante la targa dell'auto, cliccando qui:



Sanzioni in caso di mancato o ritardato pagamento

Ravvedimento operoso:Se ci si accorge che si è in ritardo di qualche giorno o qualche settimana con il pagamento, esiste la possibilità di versare immediatamente, insieme al bollo, la mora con sanzioni ed interessi (vedi sotto).
Attenzione: chi non si avvale del ravvedimento operoso subisce la sanzione al 30% e i relativi interessi. Il ravvedimento operoso è utilizzabile infatti al massimo entro il 12. mese successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento del tributo.


Ritardo pagamento: Se la tassa automobilistica viene versata dopo la scadenza del termine previsto, all'importo originario vanno aggiunti le sanzioni e gli interessi fissati dalla legge.

SE IL PAGAMENTO E' EFFETTUATO SANZIONE INTERESSI
entro il 30° giorno dalla scadenza del pagamento (es. scadenza bollo 31 agosto -scadenza pagamento 30 settembre -pagamento ritardato entro il 30 ottobre)
2,5% della tassa 
0,0027% giornaliero della tassa (dal 01.01.2010)
0,0082% giornaliero della tassa (dal 01.01.2008 al 31.12.2009)
entro 1 anno dalla scadenza del pagamento (es. scadenza bollo 31 agosto-scadenza pagamento 30 settembre- pagamento ritardato entro il 30 settembre dell'anno successivo)
3% della tassa
0,0027% giornaliero della tassa (dal 01.01.2010)
0,0082% giornaliero della tassa (dal 01.01.2008 al 31.12.2009)
oltre l'anno dalla scadenza del pagamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento 10% della tassa 1,375% della tassa per ogni semestre maturato dopo la scadenza

Riferimenti normativi:
  • Art. 13 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
  • Art. 13 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
  • art. 1 Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 18;
  • Decreto Ministero Economia e Finanze 12 dicembre 2007;
  • Art. 16 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con L. 28 gennaio 2009, n. 2;
  • Decreto Ministero Economia e Finanze 4 dicembre 2009.

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